Novità normative



Il Regolamento (CE) 1272/2008 – CLP: le principali novità per il settore degli agrofarmaci

 

Introduzione

Il CLP è il nuovo regolamento Europeo su classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; è entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009;  è rivolto  a tutti coloro che fabbricano, importano, fanno uso o distribuiscono sostanze chimiche o miscele, inclusi i biocidi e gli agrofarmaci, indipendentemente dal loro quantitativo; sostituisce gradualmente le attuali normative di riferimento per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele, abrogandole completamente a partire dal 1 giugno 2015.
 
Il CLP recepisce nell’Unione Europea quanto previsto dal Sistema Globale Armonizzato GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, voluto dalle Nazioni Unite con lo scopo di armonizzare i criteri di classificazione ed etichettatura, favorendo così la libera circolazione delle merci e garantendo, al contempo, un elevato livello di protezione per l’uomo e l’ambiente.
 
Fatte salve alcune eccezioni (farmaci, dispositivi medici, alimenti, cosmetici, etc) per le quali esistono normative specifiche, il CLP si applica a  tutte le sostanze chimiche e le miscele;  a queste ultime appartengono anche i biocidi e gli agrofarmaci, nella loro forma commerciale (confezione di vendita).
 

Novità per gli agrofarmaci

L’applicazione del CLP comporta cambiamenti significativi per  la classificazione e l’etichettatura degli agrofarmaci e introduce importanti novità:  
 
Esempio di etichetta DPD ed etichetta CLP di un medesimo prodotto
           
           
Con il Regolamento CLP cambia la modalità con la quale viene espresso il pericolo.
 
È opportuno sottolineare che la classificazione e l’etichettatura dei prodotti riflettono il tipo e la gravità dei pericoli intrinseci di una sostanza o di una miscela, mentre la registrazione degli agrofarmaci è fondata sulla valutazione del rischio, che ha lo scopo di stabilire in quali condizioni questi possono essere impiegati senza rischi per la salute e l’ambiente.

 
Tempistiche di applicazione

Il CLP prevede tempistiche di applicazione differenti per sostanze e miscele; mentre le prime devono essere obbligatoriamente classificate secondo il CLP già dal 1 dicembre 2010, sono ormai prossime anche le scadenze che riguardano le miscele, e quindi gli agrofarmaci: Le etichette DPD e CLP saranno entrambe disponibili sulla banca dati del Ministero della Salute fino al  31 maggio 2017. È opportuno precisare che, benché la classificazione e l’etichettatura secondo il CLP costituiscono un obbligo per il produttore (titolare di registrazione), sono comunque previste verifiche sia preventive sia successive all’immissione in commercio da parte delle Autorità Competenti.
 

Le schede di sicurezza (SDS)

L’applicazione del CLP non modifica gli obblighi di fornitura della scheda dati di sicurezza (SDS), che rimangono invariati; a partire dal 1 giugno 2015 la SDS dovrà essere compilata con i riferimenti e le classificazioni previsti dal CLP; per gli agrofarmaci già immessi sul mercato prima del 1 giugno 2015, è previsto un periodo transitorio di 2 anni (fino al 31 Maggio 2017) in cui il vecchio formato – dove compare ancora la classificazione anche secondo la DPD - potrà essere comunque utilizzato, a patto che non vi intervengano modifiche registrative che prevedono l’obbligo di etichettatura e reimballaggio o revisioni.
 

Acquisto di agrofarmaci

L’attuale normativa in materia di acquisto di agrofarmaci (art. 25 del DPR 29072001) prevede che i prodotti classificati molto tossici, tossici o nocivi possano essere venduti per l’impiego diretto, per sé o conto terzi,  soltanto a soggetti muniti dell’apposita autorizzazione (patentino).
Considerando che: la posizione di Agrofarma, in attesa di un opportuno e risolutivo chiarimento da parte delle Autorità Competenti, è che fino alla data del 31 maggio 2015 (salvo l’esaurimento delle scorte dei prodotti già immessi sul mercato), in caso di commercializzazione di prodotti con etichetta CLP, si faccia riferimento alla Scheda Dati di Sicurezza (SDS) per la gestione delle attività di vendita/acquisto e stoccaggio.
 

Impatto su altre normative correlate

Le nuove disposizioni introdotte dal CLP vedono una ricaduta su ulteriori normative correlate che fanno riferimento ai criteri di classificazione ed etichettatura; ed in particolare: Seveso (D. Lgs. 334/199 e s.m.i.), Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), Rifiuti (Allegati D e I alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), Contributo per la sicurezza alimentare (Circolare Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali del 6 febbraio 2001, n.1), Archivio Preparati Pericolosi (art. 45 CLP e D. Lgs. 65/2003).
 

Pubblicazione Agrofarma

Al fine di garantire un adeguato supporto alla filiera  e rendere disponibile uno strumento di facile lettura sulle principali caratteristiche e sugli adempimenti derivanti dall'applicazione del Regolamento CLP e dall’impatto sulle normative correlate, Agrofarma ha pubblicato il libretto “La classificazione e l’etichettatura degli Agrofarmaci. Le nuove regole”, indirizzato ai rivenditori e distributori di agrofarmaci, tecnici e consulenti, vari interlocutori di filiera.
Il documento è disponibile sul sito www.agrofarma.it
 
 
 Scarica il poster di Gowan Italia con alcune informazioni sulla nuova classificazione CLP